Scuola PSB Consulting – 26/02/2024 – I congedi dei genitori nella disciplina del CCNL – Istruzione e Ricerca 2019/2021
Fonte: https://scuola.psbconsulting.it/
PUBBLICATO IL 16/02/2024 DA LEONARDO GESÙ
Il presente contributo del Dott. Leonardo Gesù si occupa di un tema attuale perché collegato al nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, Settore Scuola, e cioè:
“I congedi dei genitori nella disciplina del CCNL – Istruzione e Ricerca 2019/2021”.
Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca, valido per il triennio 2019-2021 è stato firmato il 18 gennaio 2024 ed è in vigore dal 19/01/2024 tranne che per il nuovo ordinamento ATA che entrerà in vigore il primo maggio 2024.
Oggetto di questo approfondimento è la disciplina concernente i “Congedi dei genitori” ai sensi dell’ art.34 e con riferimento “alle specificazioni migliorative del suddetto articolo”.
La normativa di riferimento sui congedi parentali è rinvenibile nel decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, e cioè “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, nonché nelle leggi di bilancio, nei decreti attuativi e nelle circolari dell’INPS che hanno fatto seguito ai più recenti interventi di riforme.
Nel contributo il Dott. Gesù attua un’azione molto utile alle scuole perché fa un’analisi precisa delle norme che si collegano all’articolo 34 del nuovo CCNL 2024 e che rimangono in vigore anche dopo questo ultimo intervento normativo contenuto nel testo contrattuale.
La stratificazione temporale delle norme concernenti il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto è stata oggetto di varie modifiche, tra cui si individuano:
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 rubricato “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Il citato intervento innalza, dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino, il periodo in cui sono fruibili i congedi parentali e, dai 3 ai 6 anni, il periodo per la c.d. “malattia bimbo”.
- Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. L’art. 14 della norma citata, in particolare, prevede una serie di misure per la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni come le varie tipologie di part-time e di telelavoro.
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 rubricata “Unioni civili e convivenze di fatto”.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3. “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”.
- Decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 contenente disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), al fine raggiungere la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024». L’articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023”.
L’art.34 del CCNL – Istruzione e Ricerca 2019/2021: I congedi dei genitori.
Quest’ultima disposizione viene analizzata dal Dott. Gesù in un quadro sinottico rapportato al D. Lgs. N.151 del 26 marzo 2001.
Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo del Dott. Leonardo Gesù – Direttore SGA
I congedi dei genitori nella disciplina del CCNL – Istruzione e Ricerca 2019/2021
Il 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca, valido per il triennio 2019-2021 (in vigore dal 19/01/2024).
La disciplina negoziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, pur nella necessaria e preliminare considerazione della sua natura negoziale quale risultato della mediazione degli interessi della parte datoriale e della parte sindacale, viene in rilievo in questo approfondimento per la disciplina concernente i “Congedi dei genitori” ai sensi art.34 e con riferimento “alle specificazioni migliorative di cui al presente articolo”.
I congedi dei genitori ai sensi dell’art.34 del CCNL – Istruzione e Ricerca – 2019/2021
La normativa di riferimento sui congedi parentali è rinvenibile nel decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, nonché nelle leggi di bilancio, nei decreti attuativi e nelle circolari dell’INPS che hanno fatto seguito ai più recenti interventi di riforme in materia (si veda in proposito l’approfondimento di A. SORRENTINO https://scuola.psbconsulting.it/congedi-parentali-le-novita-contenute-nel-disegno-di-legge-di-bilancio-2024/).
La stratificazione temporale delle norme concernenti il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto è stata oggetto di varie modifiche, tra cui si individuano:
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 rubricato “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Il citato intervento innalza, dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino, il periodo in cui sono fruibili i congedi parentali e, dai 3 ai 6 anni, il periodo per la c.d. “malattia bimbo”. E’ prevista, inoltre, la possibilità per il lavoratore di chiedere per una tantum la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario non deve però superare il 50%.
- Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. L’art. 14 della norma citata, in particolare, prevede una serie di misure per la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, è previsto il ricorso al part time orizzontale e verticale e al telelavoro; inoltre, è prevista la sperimentazione di forme di co-working e smart working; la stipula di convenzioni con asili nido e servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 rubricata “Unioni civili e convivenze di fatto”.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3. “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”.
- Decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 (di recepimento della direttiva UE n. 2019/1158), contenente disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), al fine raggiungere la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Art.1 comma 179. “All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024». L’articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023”.
L’art.34 del CCNL – Istruzione e Ricerca 2019/2021: I congedi dei genitori
L’art.34 del citato CCNL, rubricato “Congedi dei genitori”, si occupa della disciplina del congedi relativi al diritto di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro obbligatoriamente e facoltativamente entro i primi anni di vita del bambino.
Tale diritto trova regolamentazione generale ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. le cui modalità e tempi di fruizione sono stati significativamente modificati ad opera degli interventi normativi dianzi citati.
Un primo scrutinio della norma pattizia rispetto alla disciplina generale è riportato nella tabella sinottica 1.
Disposizioni contrattuali e discipline normative richiamate dal CCNL 2019/2021
Art. 34. Congedi dei genitori
L’art.34 del citato CCNL rubricato “Congedi dei genitori” fa riferimento alla disciplina del congedo relativo al diritto di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro entro i primi anni di vita del bambino.
Tale diritto all’astensione facoltativa dal lavoro trova disciplina generale ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 151/2001.
Art.34 Comma 1. “Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, con le specificazioni migliorative di cui al presente articolo”.
Il comma 1 dell’articolo in questione esordisce confermando la disciplina migliorativa recata dalla norma pattizia rispetto alla disciplina generale contenuta nel Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, rubricato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. Peraltro, il trattamento migliorativo è già determinato dallo stesso D.Lgs.151 che all’art.1 comma 2 dispone “Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione”.
Art.34 comma 2. “Nel periodo di congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli articoli 16, 17, 27-bis e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8 del CCNL 29 novembre 2007. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.
Il successivo comma 2, primo inciso, dell’art.34, richiama la disciplina degli istituti giuridici contenuti nella norma primaria (il D.Lgs.151/2001 e s.m.i.) con particolare riferimento:
all’art.16 “Divieto di adibire al lavoro le donne”;
all’art.17 “Estensione del divieto”;
all’art.27-bis “Congedo di paternità obbligatorio”;
all’art.28 “Congedo di paternità alternativo”.
I congedi obbligatori ed alternativi citati dalla norma de quibus determinano l’attribuzione dell’ulteriore regime del trattamento economico accessorio fisso e ricorrente con la disciplina prevista dall’art.17 del CCNL – Comparto Scuola – sottoscritto in via definitiva il 29/11/2007, vale adire:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
Valutazione dell’astensione quale servizio effettivamente prestato anche nei casi proroga dell’incarico di supplenza.
Peraltro, la disciplina recata dall’art.17 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. prevede:
l’anticipo del divieto di adibire al lavoro le donne fino a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli;
l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza “durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (art.16 comma 1 lett.a) del citato D.lgs.151/2001), fatto salvo quanto previsto dall’art.20”;
l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo previsto dagli artt. 6-15 del D.Lgs.151/2001 (nel caso di impossibilità di spostamento ad altre mansioni delle lavoratrici).
Art.34 comma 3. “Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. I primi trenta giorni di tale congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
L’art. 32 del D.Lgs.151/2001, rubricato “Congedo parentale”, prevede, in applicazione della novella recata dal D.Lgs. 80/2015, il diritto per ciascun genitore, all’astensione dal lavoro nei primi dodici anni di vita del bambino.
A tal fine, il comma 1 del predetto articolo dispone: “1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all’INPS. 1-bis.
La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.1-ter.
In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Art. 34 comma 4. “Successivamente al congedo di maternità o di paternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001”.
I casi previsti dall’art. 47, comma 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e s.m.i. sono rispettivamente: “1 Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni”.
“2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni”.
“3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta”.
Art.34 comma 5. “I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
La predetta disposizione computa gli eventuali giorni festivi che ricadono dì nel periodo di fruizione continuativa secondo la disciplina prevista dai commi 3 e 4 dell’art.34 del CCNL 2019/2021.
Art.34 comma 6. “Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione.La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni.Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di congedo”.
L’art.32 comma 1 del TU 151/2001, rubricato “Congedo parentale” nella vigente versione dispone:
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all’INPS.1-bis.
La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.
In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Art. 34 comma 7. “In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedentil’inizio del periodo di astensione dal lavoro”.
La norma contrattuale prevede una deroga (48 ore precedenti l’inizio dell’astensione dal lavoro) al termine temporale ordinario (cinque giorni) previsto in presenza di “particolari e comprovate (documentate) situazioni personali”.
Art.34 comma 8. “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/ bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato decreto legislativo n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a dodici anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere.Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
L’art. 42-bis del TU 151/2001, rubricato “Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche”, prevede:
“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.
Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.Infine, l’art. 21 della L.104/1992 rubricato “Precedenza nell’assegnazione di sede” dispone:
La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.
Art.34 comma 9. “Il presente articolo abroga l’art. 12 del CCNL 29 novembre 2007“.
L’art.12 del CCNL – Comparto Scuola, sottoscritto in via definitiva il 29/11/2007, ora abrogato dal comma 9 dell’art.34 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, era rubricato “Congedi parentali”.
Fermo restante il doveroso rispetto per i presidi di civiltà e socialità contenuti nella normativa a tutela della genitorialità, risulta evidente, quanto sia necessario, in un ambito così significativo, provvedere alla codificazione di norme unitarie e non ulteriormente stratificate.