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Sinergie di Scuola – 03/09/2025 – La fruizione dei permessi legge 104/92 non deve coincidere con l’orario di lavoro

Posted on 3 Settembre 20253 Settembre 2025 By admin

    Sinergie di Scuola – 03/09/2025 – La fruizione dei permessi legge 104/92 non deve coincidere con l’orario di lavoro
L’assistenza al familiare con disabilità può essere prestata anche solo durante le ore notturne.

Fonte: https://www.sinergiediscuola.it/

Non è sanzionabile il comportamento del lavoratore che usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/1992, anche se l’assistenza al familiare con disabilità viene prestata solo durante le ore notturne.

A dirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23185 del 12/08/2025.

Il caso esaminato

Un dipendente aveva impugnato il licenziamento ricevuto per essersi recato al mare con il figlio, tra le ore 8:00 e le ore 13:00, nei giorni in cui aveva utilizzato i permessi della legge n. 104/1992 per assistere la madre disabile.

La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso, rilevando che il datore di lavoro non aveva dimostrato che il lavoratore non avesse garantito assistenza alla madre dopo le 19:00 e nelle ore notturne.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, confermando la sentenza di merito, ha precisato che spetta al datore di lavoro l’onere di provare l’eventuale uso scorretto o fraudolento dei permessi da parte del dipendente.

Nel caso concreto, non solo il datore non aveva fornito tale prova, ma il lavoratore aveva anche dimostrato di aver effettivamente prestato assistenza alla madre nelle ore notturne, periodo in cui, per motivi sanitari specifici, la presenza era necessaria.

I giudici hanno inoltre chiarito che la legge non impone che l’assistenza venga svolta durante l’orario lavorativo del dipendente: si tratta infatti di un diritto che non è soggetto a tale vincolo temporale.

Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento.

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