Garante Privacy – Comunicato stampa del 20/02/2015 – Via libera del Garante privacy al 730 precompilato
Via libera del Garante privacy al 730 precompilato – Introdotte precise misure contro l’accesso indiscriminato o abusivo ai dati dei contribuenti
Parere favorevole [doc. web n. 3741076] del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale sono state individuate le modalità tecniche che consentiranno ai contribuenti o a CAF, sostituti d’imposta e professionisti che siano stati delegati, di accedere al 730 precompilato, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il via libera è arrivato dopo che l’Agenzia delle entrate ha introdotto su richiesta dell’Autorità precise misure, anche tecnologiche, per evitare accessi indiscriminati o abusivi ai dati dei contribuenti. Il parere dell’Autorità è stato reso sull’ ultima versione dello schema, trasmessa il 12 febbraio scorso, che tiene conto degli approfondimenti, anche di natura tecnica, avuti tra Ufficio del Garante e Agenzia.
Con l’avvio sperimentale del nuovo servizio, riguardante redditi da lavoro dipendente e assimilati, il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione precompilata direttamente o conferendo una delega ad un CAF, ad un sostituto d’imposta o a un professionista abilitato.
Diverse e stringenti, dunque, le misure richieste dal Garante a questi soggetti e all’Agenzia delle entrate per evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati dei contribuenti.
Modalità di accesso
Per poter accedere ad una o più dichiarazioni precompilate, sostituti di imposta, CAF e professionisti, oltre che della delega, dovranno essere in possesso del codice fiscale e di altre informazioni: il reddito complessivo dell’anno precedente; l’importo indicato nel rigo relativo alla differenza di reddito rispetto all’anno precedente; il numero e la data della delega; il numero e il tipo di documento di identità del contribuente delegante. Sostituti di imposta, CAF e professionisti potranno visualizzare esclusivamente le dichiarazioni precompilate richieste.
I documenti di delega acquisiti, compresi quelli di identità, dovranno essere conservati e annotati su un registro cronologico. La gestione delle deleghe sarà affidata a uno o più responsabili.
L’accesso alle dichiarazioni dovrà esser preceduto dalla digitazione di un codice di sicurezza.
L’Agenzia delle entrate, oltre a svolgere controlli sull’accesso alle dichiarazioni precompilate, potrà richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicate nelle richieste di accesso ai 730.
Diritti del contribuente
Il contribuente avrà il diritto di visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali la sua dichiarazione precompilata è stata messa a disposizione.
Limiti temporali per l’accesso
E’ stato previsto un limite temporale, fissato al 10 novembre, oltre il quale non sarà più possibile richiedere via web o tramite file la dichiarazione.
Misure di sicurezza a protezione dei dati
Per quanto riguarda la sicurezza dei canali telematici utilizzati, l’Agenzia dovrà tracciare gli accessi all’Anagrafe tributaria da parte di ciascun CAF, sostituto d’imposta e professionista abilitato. Dovrà predisporre strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi ai sistemi telematici, attivando specifici alert per individuare comportamenti anomali ed effettuare verifiche periodiche sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate da CAF, sostituti d’imposta e professionisti. L’Agenzia dovrà garantire la cifratura dei dati.
CAF, sostituti d’imposta e professionisti dovranno trattare solo dati pertinenti e non eccedenti e non dovranno divulgare o cedere a terzi le informazioni acquisite.
Roma, 20 febbraio 2015
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