ARAN – 11/10/2018 – Sezione Lavoro Sentenza n. 21167 del 24/8/2018 Pubblico impiego – Supplenze nella scuola – Tipologie – Legge n. 124/1999 – Differenze
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di una assistente amministrativa che chiedeva al MIUR di riconoscerle il diritto a percepire le retribuzioni dei mesi di luglio ed agosto, con conseguenze sulla anzianità contributiva e di servizio, relativamente a due contratti a tempo determinato stipulati il 24 ottobre 2009 e il 18 ottobre 20101 con scadenza il 30 giugno di ciascuno degli anni scolastici. A questo proposito i giudici chiariscono che: “la legge n. 124 del 1999 ha differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie (art. 4). Le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su “organico di diritto”, riguardano posti disponibili e vacanti e hanno scadenza al termine dell’anno scolastico(31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31dicembre e che rimarranno scoperti per l’intero anno. Questa Corte ha osservato che (Cass. n.15217 del 2017) in tema di supplenze brevi per l’insegnamento, la I. n. 124 del 1999, all’art.4, commi 6 e 7, prevede che, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, occorre attingere alle graduatorie permanenti, mentre, per il conferimento di supplenze temporanee, devono utilizzarsi le graduatorie di circolo e di istituto, articolate, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. A e B, del d.m. n. 430 del 2000, in tre fasce; a tali previsioni si aggiunge l’art. 6, comma 1, del d.l. n. 155 del2001, conv., con modif., dalla I. n. 333 del 2001, che introduce un criterio subordinato e residuale per conferire sia le supplenze annuali che quelle fino al termine delle attività scolastiche, qualora l’Amministrazione, pur avendo fatto ricorso, prioritariamente, alle ordinarie graduatorie permanenti, non sia riuscita a coprire i posti per cui si è reso necessario il conferimento delle supplenze medesime, potendo in questo caso procedere allo scorrimento delle graduatorie di istituto.”.
ARTICOLI CORRELATI A QUESTO ARGOMENTO:
- Flcgil – 25/09/2020 – Possibilità di lasciare l’incarico temporaneo su organico di emergenza ATA per altre supplenze annuali
- USR per l’Emilia Romagna – Nota prot. n° 17576 del 13/12/2017 – Graduatorie di istituto terza fascia personale A.T.A. – Chiarimenti
- Orizzontescuola.it – 26/10/2016 – Supplenze: quando la data di termine deve essere il 30 giugno, il 31 agosto e quando l’ultimo giorno di lezione. Il conteggio dei 36 mesi
- Orizzontescuola.it – 12/06/2018 – Supplenti contratto fino al 31/8: hanno diritto al pagamento di luglio e agosto anche se non hanno svolto i 180 gg. di servizio
- M.I.U.R. – Nota prot. n° 8342 del 12/10/2011 – DM n. 92 del 12 ottobre 2011 – Graduatorie prioritarie
- Flcgil – 01/09/2016 – Personale ATA: informativa del MIUR sulle supplenze 2016/2017
- Flcgil – 09/01/2020 – Graduatorie d’istituto: al via le nomine provinciali – Come cambierà il conferimento delle supplenze con il decreto 126/2019
- M.I.U.R. – Nota prot. n° 7245 del 15/09/2011
- Raccolta della normativa sulle supplenze emessa nell’anno 2008
- Orizzontescuola.it – 26/10/2016 – Supplenze 2016/17: quali sono assegnate da GaE e quali da GI. Supplenze brevi anche a docenti interni