D.P.L. di Modena – 29/01/2013 – Sentenza della Cassazione n. 1693 del 24/01/2013: Immediatezza della contestazione e licenziamento disciplinare
Con sentenza n. 1693 del 24 gennaio 2013 la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa contestato non nell’immediatezza dell’atto o della omissione che ha fatto scaturire l’irregolarità in capo al lavoratore.
La Suprema Corte ha ribadito che il tempo trascorso tra l’accertamento del fatto contestato al lavoratore e l’intimazione del licenziamento disciplinare può indicare l’assenza di un requisito della fattispecie prevista dall’articolo 2119 Cc (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all’esercizio del diritto potestativo di licenziare. Inoltre, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati: con la conseguenza che la mancanza di un tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie procedimentali fissate dalla legge 300 del 1970, articolo 7.
In definitiva, la mancanza di una tempestiva contestazione dell’infrazione è stata interpretata come se il comportamento del lavoratore fosse stato, in qualche misura, tollerato dal datore di lavoro.
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