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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Orizzontescuola.it – 04/09/2017 – Supplenze da GaE e GI: rinuncia, assenza, abbandono servizio, sanzioni. Le nostre FaQ

Posted on 4 Settembre 2017 By admin

  – 04/09/2017 – Supplenze da GaE e GI: rinuncia, assenza, abbandono servizio, sanzioni. Le nostre FaQ (di Paolo Pizzo)

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Pubblichiamo una serie di FaQ scaricabili anche in formato PDF per docenti, dirigenti e scuole relativamente all’assegnazione delle supplenze

  • CONVOCAZIONI DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

D. Cosa succede se non mi presento alle convocazioni o, se presente, rinuncio ad una proposta di supplenza?

R. La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione dalle GAE comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento.

La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.

In questo caso sarà comunque possibile:

  • essere convocati dalle GAE per eventuale altro posto o classe di concorso;
  • essere comunque convocati dalle GI anche per la classe di concorso per cui si è rinunciato dalle GAE.

D. Se sono impossibilitato a presentarmi di persona alle convocazioni, posso delegare una persona o direttamente il dirigente responsabile delle operazioni?

R. Sì.

I docenti, che non potranno recarsi di persona alle convocazioni, potranno delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina.

La delega è valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

D. In quali casi è possibile rinunciare ad una supplenza fino al 30.6 per accettarne un’altra fino al 31.8?

R. Il docente che alla convocazione da GAE abbia già accettato una supplenza fino al 30.6 purché, al suo turno di nomina, non erano disponibili delle cattedre fino al 31.8, deve essere riconvocato e può rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8, per il medesimo o diverso insegnamento.

NOTA BENE

Ciò è possibile solo durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della presa di servizio.

D. In quali casi è possibile rinunciare ad una supplenza per spezzone orario per accettare una cattedra intera?

R. Il docente che alla convocazione da GAE abbia già accettato uno spezzone orario purché, al suo turno di nomina, non erano disponibili delle cattedre intere, deve essere riconvocato e può rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, per accettare una successiva proposta contrattuale, per cattedra intera, per il medesimo o diverso insegnamento.

NOTA BENE

Ciò però è possibile solo durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della presa di servizio.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GAE, non mi presento per l’assunzione in servizio?

R. La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per l’anno scolastico in corso, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.

La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.

In questo caso sarà possibile solo essere convocati dalle GAE o dalle GI (indipendentemente dalla fascia) per diverso posto o classe di concorso.

La sanzione non si applica se sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GAE e dopo aver assunto servizio, abbandono il servizio?

R. L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.

In questo caso non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza per l’anno scolastico in corso sia per le GAE, sia per le GI per tutti i posti o classe di concorso per cui si è inseriti.

La sanzione non si applica se sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

  • CONVOCAZIONI DA GRADUATORIA DI ISTITUTO

D. Cosa succede se rinuncio ad una prima proposta contrattuale o alla sua proroga/conferma dalle GI?

R. Il primo rifiuto non comporta alcuna sanzione, sia che si tratti di una proposta contrattuale o della sua proroga o conferma. Nel caso di una proposta contrattuale non vi è alcuna sanzione anche nel caso dell’aspirante totalmente inoccupato al momento dell’offerta di supplenza.

D. In quali casi si applicano le sanzioni? E quali sono?

R. Quando la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma è ripetuta per due volte nella medesima scuola.

In questi casi la sanzione comporta la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.

Nel caso di una proposta contrattuale la sanzione si applica esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza.

La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.

La sanzione non si applica se sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

NOTA BENE

  • La rinuncia ad un incarico o alla sua proroga/conferma è riferita dunque alla stessa scuola e deve essere stata effettuata per 2 volte (di conseguenza il primo rifiuto non comporterà alcuna sanzione);

  • La sanzione eventualmente accertata non provoca la cancellazione dalle GI, ma solo la collocazione in coda alla terza fascia per quel determinato posto o classe di concorso (per il solo anno scolastico in corso).

INOLTRE

  • La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzione in caso di rinuncia per due volte da parte di un supplente già in servizio su spezzone orario al momento della proposta.

  • La sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso di chiamate da istituti viciniori o da MAD). Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n. AOODGPER. 21992.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GI, non mi presento per l’assunzione in servizio?

La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione dalle GI comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.

La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.

La sanzione non si applica se sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

In questo caso:

  • La sanzione non si applica in caso di supplenza conferita dalle “vecchie” graduatorie in attesa delle nuove;

  • Sarà possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI solo per altri posti o classe di concorso.

Rimane la possibilità di essere convocati dalle GAE anche per la classe di concorso per cui si è subita la sanzione.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GI e dopo aver assunto servizio, abbandono il servizio?

L’abbandono del servizio dopo la presa di servizio dalle GI comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.

La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.

La sanzione non si applica se sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

In questo caso:

  • La sanzione non si applica in caso di supplenza conferita dalle “vecchie” graduatorie in attesa delle nuove;

  • Non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI anche per altri posti o classe di concorso.

  • Rimane la possibilità di essere convocati dalle GAE anche per la classe di concorso per cui si è subita la sanzione.

D. Cosa succede se non rispondo in tempo ad una eventuale convocazione (nelle modalità stabilite)?

R. La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita.

D. È possibile lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve?

R. Non è mai consentito lasciare una supplenza breve per altra supplenza breve.

Esempi:

  • non posso lasciare una supplenza assegnata al 2/12/2017 ad orario intero per altra supplenza più lunga es. 2/2/2018 ad orario intero o spezzone orario;
  • non posso lasciare una supplenza assegnata al 2/12/2017 con spezzone orario per altra supplenza ad orario intero.

D. Ho una supplenza assegnata dalle GI. Sono stato convocato dalle GAE. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?

R. Sì.

È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento per medesimo o altro insegnamento.

NOTA BENE:

A nulla rileva la scadenza e la consistenza oraria delle due supplenze.

  • Esempio:

Posso lasciare una supplenza di 18 ore al 31/8 assegnata dalle GI anche per una supplenza di 7 ore al 30/6 data dalle GAE.

D. Ho una supplenza breve assegnata dalle GI. Sono stato convocato sempre dalle GI per una supplenza fino al termine delle lezioni. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?

R. È sempre possibile, fino alla data del 30 aprile:

  • Lasciare una supplenza breve per altra supplenza assegnata direttamente fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8.

Ciò indipendentemente dalla consistenza oraria della supplenza.

Esempio:

Posso lasciare una supplenza di 18 ore al 21/12 per una supplenza di 4 ore fino al 30/6.

D. Può un docente lasciare una supplenza attribuita dalle “vecchie” graduatorie per altra conferita dalle nuove?

R. È facoltà del supplente nominato in base alle precedenti graduatorie, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia (quindi anche supplenza “breve”) propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto (definitive).

D. Eventuali sanzioni sulle “vecchie” graduatorie possono avere ripercussione sulle nuove?

R. No.

Nel caso di supplenze conferite sulla base delle “vecchie” graduatorie, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulla “nuove” graduatorie.

D. È sanzionabile il rifiuto di una supplenza da graduatoria di istituto viciniore o da una scuola in cui si è inviata una messa a disposizione?

R. No.

In caso di rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma conferita nei casi in cui risultino esaurite le graduatorie di circolo e di istituto, quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, non si applica la sanzione prevista, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza.

D. Quali sanzioni sono previste per le supplenze fino ai 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria?

R. Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:

La mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze.

NOTA BENE

Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione;

Per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.

Le sanzioni si applicano solo all’anno scolastico in corso.

INOLTRE

L’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.

La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

Non si applica, quindi, nessuna sanzione in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario.

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