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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Orizzontescuola.it – 05/04/2016 – Rientro dopo il 30 aprile: messa a disposizione del titolare e prosecuzione della supplenza. Computo dei giorni di sospensione delle lezioni – Risposta ARAN

Posted on 5 Aprile 20165 Aprile 2016 By admin

orizzonte – 05/04/2016 – Rientro dopo il 30 aprile: messa a disposizione del titolare e prosecuzione della supplenza. Computo dei giorni di sospensione delle lezioni – Risposta ARAN (di Paolo Pizzo)

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Analisi di assenze continuative del titolare per 90/150 giorni, che permettono la prosecuzione della supplenza, con messa a disposizione del titolare. I giorni di sospensione delle lezioni rientrano nei 150/90 gg. di assenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo prevede che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

DOCENTI DI INFANZIA E DI SOSTEGNO E RIENTRO DOPO IL 30 APRILE

Come si evince chiaramente dall’art. citato non c’è nessun riferimento o differenza che riguarda le classi di concorso, il posto comune o di sostegno, né tanto meno sono menzionati gli ordini di scuola.

Non potrebbe infatti essere diversamente dal momento che il fine dell’art è il riconoscimento della continuità didattica degli allievi indipendentemente se disabili o meno, se appartenenti alla scuola dell’infanzia o primaria e così via.

Non esiste quindi alcun dubbio che la norma vada applicata a tutti i docenti supplenti e in tutti gli ordini e gradi di scuola, senza operare alcuna interpretazione arbitraria.

Giova inoltre ricordare al Dirigente che il principio generale è che “Nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Pertanto invitiamo i Dirigenti ad attenersi alla norma e ad applicarla qualunque sia il posto che occupi il docente (comune o di sostegno) e di qualunque ordine di scuola si tratti.

Il DS, quindi, non può autonomamente attribuire alla norma un altro significato che risulterebbe alquanto arbitrario.

GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI (VACANZE DI NATALE E DI PASQUA)

Nei 150/90 giorni di assenza vanno ricompresi pure i periodi di sospensione delle lezioni, a nulla rilevando se il docente durante tali periodi rientri in servizio ancorché formalmente.

Infatti, l’art. 37 così come formulato nell’attuale CNNL contiene questa novità rispetto al precedente art. 34:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, IVI COMPRESI I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.

“….per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica….”.

L’ex art. 34 è stato appositamente integrato rispetto al precedente CCNL del ’95 e riconfermato in quello attuale (ora art. 37), pertanto i periodi di sospensione delle attività didattiche sono da ricomprendere nei 150/90 gg. di assenza, ed un eventuale rientro formale del docente durante tali periodi NON INTERROMPE la continuità didattica.

In poche parole, coerentemente con ciò che accade anche con gli artt. 7/4 e 7/5 del Regolamento delle supplenze (DM 131/07), la continuità didattica, che in buona sostanza non è tanto un diritto del docente supplente quanto degli allievi, è interrotta solo con il rientro effettivo in classe del docente titolare, ma non può invece essere interrotta da un rientro formale dello stesso durante la sospensione delle lezioni perché appunto è sospesa l’attività di insegnamento (la continuità è infatti “didattica”…).

Pertanto, il diritto degli allievi nel continuare ad avere lo stesso docente è garantito appunto dal fatto che il titolare non è rientrato fisicamente in classe.

Per fare quindi un esempio, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall’inizio dell’anno o comunque per almeno 150 gg. (90 per le classi terminali) ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto del supplente a rimanere in servizio rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell’assenza minima richiesta (150/90 gg.).

 

ARAN E GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

Con lettera protocollo n 0019777/2015 del 15/6/2015 l’ARAN chiarisce che “ l’art 37 del CCNL del 29.11. 2007 , prevede espressamente che Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Pertanto, – continua l’ARAN – dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.”

In ultimo precisa che “per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni i fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente”.

COME SI CALCOLANO I 90/150 GIORNI DI ASSENZA

Per il calcolo dei giorni NON SI TIENE CONTO della data del 30 aprile (cioè contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della DATA DI TERMINE DELL’ASSENZA DEL TITOLARE (cioè dopo il 30 aprile).

Es.Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.
È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i giorni indicati nell’art. 37, il calcolo è superfluo.
Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare (che ovviamente sarà dopo il 30 aprile) e non da quella del 30 aprile. Nell’esempio citato conteremo a ritroso dal 18 maggio.

IL CASO DEL SUPPLENTE CHE SVOLGE SERVIZIO CONTEMPORANEO IN CLASSI TERMINALI E NON TERMINALI

È il caso del docente titolare che insegna in due classi, una I o II media o dal I alla IV classe superiore (comunque una classe non terminale) e una III media o un V superiore, (comunque classe terminale) e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni.

Il titolare fino al suo rientro è sostituito da un solo supplente in tutte le classi.

Si chiede al rientro dopo il 30 aprile in quali classi avverrà la sua messa a disposizione e come verrà utilizzato il supplente che l’ha sostituito.

Se al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare avrà totalizzato, nella classe NON TERMINALE, un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 giorni, dovrà riprendere effettivo servizio nella classe non terminale, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l’insegnamento solo nella classe TERMINALE.

Il supplente, quindi, non decade dalla supplenza e mantiene la continuità didattica nella classe terminale ma non in quella non terminale.

Nel caso in cui fossero due supplenti a sostituire il titolare fino al suo rientro (uno nella classe terminale e un altro nella classe non terminale), quello della classe non terminale decade dalla supplenza.

Nota ARAN

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