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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Orizzontescuola.it – 07/06/2018 – Ferie e Festività, personale ATA: Criteri di maturazione in base all’anzianità di servizio. Sospensione per motivi di servizio o di salute, Monetizzazione. Scheda

Posted on 7 Giugno 20187 Giugno 2018 By admin

       Orizzontescuola.it – 07/06/2018 – Ferie e Festività, personale ATA: Criteri di maturazione in base all’anzianità di servizio. Sospensione per motivi di servizio o di salute, Monetizzazione. Scheda (di redazione)

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A cura di Paolo Pizzo e Giovanni Calandrino una guida su Ferie e Festività Soppresse del personale ATA, sia di ruolo che supplente, sia full-time che part-time.

Criteri di maturazione in base all’anzianità di servizio. Sospensione delle ferie per motivi di servizio o di salute e molto altro.

Luglio e agosto – le ferie sono un diritto irrinunciabile

Nel mese di luglio – agosto, a differenza del personale docente che non è obbligato ad una presenza a scuola (a meno che non ci siano degli impegni come esami ecc.), il personale ATA deve rimanere comunque in servizio previa richiesta e successiva autorizzazione delle ferie da parte del DS.

Le ferie, come stabilisce l’art. 13 del CCNL/2007, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.

Devono essere richieste al Dirigente Scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d’istituto.

È possibile fruire almeno 15 giorni consecutivi nel periodo tra il 1° Luglio e il 31 Agosto. La rimanente durata può essere fruita nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le ferie non godute per malattia, esigenze di servizio o motivi personali possono essere fruite entro il mese di aprile dell’A.S. successivo.

ATTENZIONE: qualora anche nell’anno scolastico successivo non dovesse risultare possibile il “recupero” delle ferie non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia, malattia ecc.), le stesse potranno essere fruite anche al di là dei limiti stabiliti (quindi in questi casi è possibile rimandarne la fruizione anche per più anni).

Numero di ferie spettanti – periodo maturato ogni anno scolastico (dal 1° settembre al 31 agosto):

  • Personale con un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni: 30 giorni di ferie;
  • Dopo i tre anni di servizio, comunque prestati (sono compresi gli anni di servizio anche a tempo determinato): 32 giorni di ferie;
  • Il periodo di ferie maturato è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato, le frazioni superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero.
Leggi anche:   ARAN – 31/01/2023 – Orientamenti applicativi – CIRS103 (del 23/12/2022) - Esclusione del computo dei giorni di assenza per malattia (c.9 art. 17 CCNL Scuola del 29.11.2007)

Calcolo ferie – personale a tempo determinato

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Pertanto è indispensabile effettuare la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x

Se per esempio il personale ha prestato 82 giorni di supplenza, ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).

Personale in servizio 5 giorni la settimana – nessuna riduzione di ferie

All’art. 13 comma 5 del CCNL/2007 è specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni.

Ferma rimanendo la regola che se il personale ATA è stato assunto da meno di 3 anni ha diritto a 30 giorni di ferie all’anno, che diventano 32, dopo tre anni di contratto.

Non interrompono le ferie

  • Le assenze per malattia o quelle parzialmente retribuite (es. congedo parentale al 30%).
  • Tutte le assenze tipiche come permessi retribuiti per concorsi ed esami, per lutto, ecc.

Invece, in caso per esempio di aspettativa senza assegni le ferie saranno ridotte in misura proporzionale alla durata dell’assenza, in quanto essa determina una sospensione del rapporto di lavoro.

Interruzione delle ferie per motivi di servizio

Le ferie possono essere interrotte per esigenze di servizio.

ATTENZIONE. In questo caso il dipendente ha diritto:

  • al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
  • all’indennità di missione per la durata dei due viaggi;
  • al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godute.
Leggi anche:   ARAN – 11/04/2023 – Orientamenti applicativi – CIRS116 (del 11/04/2023) – Docente - Giorno di permesso per un incontro formativo on line fuori da orario di servizio

Interruzione delle ferie per motivi di salute

Le ferie possono essere interrotte se:

  • interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni;
  • a seguito di ricovero ospedaliero.

In entrambi i casi si dovrà tempestivamente informare la scuola e comunicare l’indirizzo dove si può essere reperiti.

Per la documentazione della malattia si segue l’iter della “normale” malattia.

Personale Part-time

  • Se si tratta di part time orizzontale: si ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno.
  • Se si tratta di part time verticale: si ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

È quindi utile chiarire che solo nel caso di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali).

Esempio

  • n. gg. di lavoro settimanali: 6 gg. = x gg. : 32 gg. o 30 (a seconda se con un’anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3).

Il caso più comune è il personale con un part time verticale di 3 gg. settimanali con anzianità superiore a 3 anni di servizio: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.

Festività Soppresse:

Nell’arco dell’anno scolastico le festività soppresse (art. 14 CCNL/2007) in tutto sono quattro. Se ne maturano una ogni tre mesi di servizio.

ATTENZIONE: non sono cumulabili, quindi bisogna fruirle esclusivamente durante l’anno scolastico in corso.

La monetizzazione delle ferie e delle festività

In base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Leggi anche:   ARAN – 11/04/2023 – Orientamenti applicativi – CIRS113b (del 11/04/2023) – Personale scolastico con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno - Conteggio dei 30 giorni di assenza per malattia e grave patologia

Pertanto, per esempio, ove la malattia abbia impedito il godimento delle ferie, le stesse saranno liquidate al momento della quiescenza.

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Assenze, NORMATIVA SCOL.CA

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