Orizzontescuola.it – 19/09/2017 – Supplenze fino a 6 ore, le regole. Ci sono casi in cui bisogna scorrere le Graduatorie d’istituto
– 19/09/2017 – Supplenze fino a 6 ore, le regole. Ci sono casi in cui bisogna scorrere le Graduatorie d’istituto (di Paolo Pizzo)
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Come è noto l’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore anche per questo anno seguono l’iter degli anni scolastici precedenti
I Dirigenti, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, li attribuiscono, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi:
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prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
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successivamente al personale con contratto ad orario completo:
– prima al personale con contratto a tempo indeterminato,
– poi al personale con contratto a tempo determinato
fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
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Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Ovviamente in tali attribuzioni non vi è alcuna differenza tra docenti (in possesso dell’abilitazione) a cui sono state assegnate le classi e docenti che svolgono il loro orario in riferimento alle attività di potenziamento.
A questo la circolare 24306 del 1 settembre al paragrafo che tratta il conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali aggiunge una precisazione:
“Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.”
Ciò vuol dire che il Dirigente non deve confondere tali spezzoni, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto e restituiti alle scuole perché non fanno parte del piano di disponibilità provinciale, con le assenze dei docenti che possono verificarsi durante l’anno per i quali non è possibile disporre supplenze con personale interno con e relativa “frantumazione” di posti o cattedre.
Pertanto, fermo restando quanto disposto dalla stessa nota ovvero che il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che, in possesso del previsto titolo di studio di accesso, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza, per assenze come malattie, congedi parentali e di maternità ecc. bisogna necessariamente nominare un supplente scorrendo le graduatorie di istituto.
Non è possibile quindi “spezzare/frantumare” la cattedra del docente titolare assente assegnando i vari spezzoni che ne derivano ai docenti interni alla scuola (che siano sulle classi o in attività di potenziamento).
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