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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Orizzontescuola.it – 23/03/2016 – Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi: i requisiti d’accesso per Assistente Tecnico, addetto aziende agrarie, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere e infermiere

Posted on 23 Marzo 2016 By admin

orizzonte – 23/03/2016 – Guida – Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi: i requisiti d’accesso per Assistente Tecnico, addetto aziende agrarie, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere e infermiere

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In questa scheda spiegheremo in modo dettagliato i requisiti d’accesso ai profili professionali di Assistente tecnico, ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE, COLLABORATORE SCOLASTICO, CUOCO, GUARDAROBIERE e INFERMIERE), nelle graduatorie Permanenti ai sensi dell’art. 554 D.L.vo 16.4.1994, n. 297.

Ribadiamo che per essere ammessi alle Graduatorie Permanenti del personale ATA, il requisito fondamentale è possedere un’anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d’accesso.

Requisiti e Titoli d’accesso per ogni singolo profilo:

ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE

Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:

  1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE, cui si concorre;

oppure

  1. essere inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE, cui si concorre;

oppure

  1. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE cui si concorre.

Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:

  1. Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico;
  2. Diploma di qualifica professionale di operatore agro industriale;
  3. Diploma di qualifica professionale di operatore agro ambientale.

Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della Legge n. 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A., di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali

Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

ASSISTENTE TECNICO

Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:

  1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di Assistente Tecnico cui si concorre;

oppure

  1. essere inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di Assistente Tecnico cui si concorre;

oppure

  1. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di Assistente Tecnico cui si concorre.

Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:

  1. Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale (TITOLI ACCESSO LABORATORI ASSISTENTI TECNICI).
Leggi anche:   Uil Scuola - 14/09/2023 - PERSONALE DOCENTE, I CASI IN CUI È POSSIBILE E NON È POSSIBILE LASCIARE UNA SUPPLENZA IN CORSO

Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della Legge n. 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A., di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo di ASSISTENTE TECNICO cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

COLLABORATORE SCOLASTICO

Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:

  1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO, cui si concorre;

oppure

  1. essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, cui si concorre;

oppure

  1. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO cui si concorre;

Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:

  1. diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
  2. diploma di maestro d’arte;
  3. diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
  4. qualsiasi diploma di maturità;
  5. attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della Legge n. 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A., di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

CUOCO

Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:

  1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di CUOCO cui si concorre;

oppure

  1. essere inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di CUOCO cui si concorre;
Leggi anche:   Uil Scuola - 14/04/2023 - AGGIORNAMENTO GRADUATORIE ATA 24 MESI: ECCO LA NUOVA PIATTAFORMA UIL SCUOLA RUA

oppure

  1. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di CUOCO cui si concorre.

Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:

  1. Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della Legge n. 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A., di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo di CUOCO cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

GUARDAROBIERE

Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:

  1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di GUARDAROBIERE, cui si concorre;

oppure

  1. essere inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di GUARDAROBIERE, cui si concorre;

oppure

  1. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di GUARDAROBIERE, cui si concorre.

Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:

  1. Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della Legge n. 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A., di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo di GUARDAROBIERE cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

INFERMIERE

Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:

  1. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di INFERMIERE cui si concorre;
Leggi anche:   Gilda degli Insegnanti di Napoli - 01/09/2022 - Guide e speciali - Lavorare con regole e diritti certi, tutte le info utili per i docenti precari

oppure

  1. essere inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di INFERMIERE cui si concorre;

oppure

  1. essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di INFERMIERE cui si concorre;

Titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:

  1. Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della Legge n. 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale A.T.A., di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo di INFERMIERE cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il profilo professionale di INFERMIERE, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

A quale Provincia inoltrare la domanda?

Le domande per l’inclusione devono essere presentate all’Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) del capoluogo di ciascuna provincia, utilizzando gli appositi modelli allegati al bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso al sito dell’Ambito Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia.

Si ricorda che possono essere presentate direttamente all’Ambito Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia, che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite mediante PEC o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

La domanda di primo INSERIMENTO deve essere presentata in una sola provincia individuata nell’ordine che segue:

  1. la provincia in cui, all’atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel profilo professionale cui si concorre;
  2. la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al profilo professionale cui si concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
  3. la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee relative al profilo professionale cui si concorre (qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d’Aosta in quanto adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale ATA.

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