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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Orizzontescuola.it – 30/05/2016 – Esiste l’indennità di missione per i Presidenti degli esami di I ciclo?

Posted on 30 Maggio 2016 By admin

orizzonte – 30/05/2016 – Esiste l’indennità di missione per i Presidenti degli esami di I ciclo? (di Paolo Pizzo)

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Indichiamo un prezioso contributo del Dirigente Lupparelli in cui esamina nei minimi dettagli la questione. Le richieste del presidente, al termine degli esami. Primo rebus: si chiama trasferta o missione? Sono la stessa cosa.

Chiariamo subito che l’indennità di trasferta (la c.d. diaria giornaliera)., non esiste più dal 2006. Cosa era l’indennità di trasferta? Era un compenso che dipendeva dalla quantità di ore destinate alla propria attività come presidente di commissione; ciò era regolato dall’art. 40, comma 2,lettera a, del CCNL del 11 aprile 2006. Questo compenso è stato soppresso dall’art. 1 della legge finanziaria del 2006. C’è possibilità di qualche rimborso? Sì. Vediamola.

Rimborso delle spese di viaggio. Sono regolate dal CCNL del 11 aprile 2006, art. 40, comma 2, punto b. Il rimborso spetta per spese documentate e sostenute per l’uso del treno, aliscafo, ecc., per recarsi alla sede d’esame, purché questa sia distante più di 10 Km dalla sede centrale di servizio. Se però la scuola in cui il presidente va per gli esami, si trova in un luogo in mezzo alla sede in cui lavora e alla sede in cui abita, allora la distanza si calcola dalla località più vicina a quella della trasferta. Per calcolare le distanze, cosa si intende per sede di servizio? Non il luogo preciso in cui si  trova la scuola (cioè la via o la piazza), ma il luogo dove si trova la ‘casa comunale’, cioè dove si trova ufficialmente l’edificio del comune. Come si calcola la distanza fra le due sedi? Fanno fede ufficialmente le attestazioni dell’ACI, anche se con i vari motori di ricerca è possibile in tanti altri modi individuare i percorsi più brevi (es. con Google map).

Il Presidente può anche ottenere il rimborso spese per la benzina se ha usato il mezzo proprio per recarsi presso la sede d’esame. L’autorizzazione al suo uso sarà chiesta al Dirigente Scolastico della sede d’esame prima dell’inizio delle operazioni, evidenziando le motivazioni, che potrebbero essere le seguenti: mancanza di trasporti pubblici che collegano la sede di titolarità o residenza con quella della scuola dove si svolgono gli esami oppure, pur essendoci i mezzi pubblici, questi hanno orari di servizio che non permettono al presidente di arrivare in tempo utile per l’organizzazione degli esami (per esempio per collegare la sede centrale con quella distaccata, per iniziare le attività la mattina presto per la scelta delle terne, e così via).

Sull’uso del mezzo proprio, si sono riversati ultimamente una miriade di problemi, risolti però da  alcune amministrazioni, come quelle degli Enti Locali (vedi Comunicazione della Prefettura di Venezia n. 0027985 del 1 giugno 2011). Alcuni USR fino ad ora si sono espressi debolmente a favore dell’uso del mezzo proprio, dopo l’iniziale diniego stabilito dalla legge 122/2010 e che sembrava essere tassativo, altri non hanno preso posizione o si sono limitati a riportare semplicemente la circolare del MEF n. 36, senza alcun commento.

Vediamo come è questa storia, che seguita ad irritare le centinaia di presidenti, costretti ad usare la propria macchina per recarsi al lavoro, nel timore però di non poter accedere a nessun rimborso. In sintesi e senza entrare in mille dettagli estranei alla trattazione di questo Manuale, si può dire che la vicenda inizia con l’art. 6, comma 12 della legge 122 del 30 luglio 2010, con il quale si limita il rimborso benzina al personale contrattualizzato (impiegati e dirigenti, cioè docenti e presidi nel nostro caso) che usa il mezzo proprio per ragioni di servizio. Anche la successiva circolare del MEF n. 36 del 22 ottobre 2010, ribadisce la stessa cosa.

A quel punto è un proliferare di delibere della Corte dei Conti, anche a livello regionale, di deliberazioni di Giunte Comunali, di interrogazioni parlamentari (la n. 4-10938 del 17.02.2011) le quali ruotano sostanzialmente su di un punto: la legge in questione (la 122 del 2010), disapplica l’art. 15 della legge 813/1973, ma non disapplica l’art. 12 della medesima legge, il quale prevede che spetta il rimborso spese benzina al personale comandato a svolgere missioni in posti per i quali non sia possibile utilizzare mezzi pubblici (è il nostro caso).

Successivamente sono approvate due importanti delibere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti: la n. 8 del 7 febbraio 2011 e la n. 21 del 5 aprile 2011, con le quali si afferma che il dipendente in missione può ottenere il rimborso spese per l’uso del mezzo proprio, purché tale rimborso non superi il costo che l’amministrazione avrebbe dovuto sostenere per rimborsare il biglietto del mezzo pubblico. In altre parole: per l’amministrazione non è importante pagare in un modo o nell’altro, ma l’importante è non pagare di più. Queste disposizioni sono state applicate per esempio dall’USR per la Sicilia per la partecipazione dei DS ai lavori della commissione concorso docenti (nota del 13/03/2013 Ufficio II).

Di notevole importanza anche il parere del MEF prot. 54055 del 21 aprile 2011, che conferma la stessa possibilità di autorizzazione all’uso della propria vettura o la circolare n. 11 del 24 gennaio 2011 diffusa dall’INPS e rivolta alle sue strutture e della quale invito ad una attenta lettura con particolare riguardo al punto 3.3.. Una certa apertura evidenzia la nota MIUR n. 6408 del 13 settembre 2010, riguardante le autorizzazioni per gli esami di abilitazione nei confronti dei dirigenti scolastici. Anche la più recente delibera della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia, la n. 76 del 14 settembre 2011, va nella stessa direzione. Le note prot. 20402 del 6 dicembre 2010, diffusa dall’USR della Campania e quella dell’USR Emilia del 28.10.2010, ‘allargano’ le maglie, dicendo chiaramente che far visita ad un plesso da parte di un dirigente scolastico, è da considerarsi ‘visita di controllo’, quindi permettono una interpretazione più estensiva per l’uso della propria vettura.

Altra nota che conferma questa impostazione (autorizzazione del mezzo proprio se più conveniente rispetto al mezzo pubblico, quindi non la esclude tout court), è quella trasmessa ai vari dirigenti RGS, il 26 gennaio 2012, dalla MEF, Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio per il Coordinamento dei rapporti con il DAG, nonché la determinazione della Adunanza del 1 ottobre 2010 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia.In definitiva, per le considerazioni sopra riportate, il presidente che è costretto ad usare il mezzo proprio, chieda l’autorizzazione al DS della scuola sede d’esame e poi il rimborso. Vediamo se qualcuno riesce a negarlo!!! Altrimenti, senza ombra di dubbio, si può asserire che non è obbligo per un presidente usare il proprio mezzo e quindi, in mancanza di trasporto pubblico e se il diniego alla autorizzazione persiste, legittimamente può chiedere il rimborso spese  per l’uso del taxi: d’altronde la nota ministeriale prot. 565 del 25 maggio 2005, richiamata tra l’altro da quella dell’USR per l’Umbria del 16 aprile 2008, nel paragrafo “Rimborso spese di missione”, ne prevede l’uso (ed il rimborso) per l’area dirigenziale!!! E se così fosse, sarebbe di sicuro più conveniente per l’Amministrazione il ricorso al “ristoro” (cioè rimborso benzina), piuttosto che pagare appunto un taxi, qualora non esistano mezzi pubblici di collegamento.

Quale è l’entità? Per ogni chilometro percorso, si rimborsa l’equivalente del prezzo di un quinto della benzina super, calcolato sul valore medio mensile dei prezzi praticati dalla compagnia AGIP, consultabile attraverso il listino ufficiale.

Presidenti, se proprio non ci riuscite, avete un’ultima chanche. Affidatevi all’applicazione dell’art. 12 della legge n. 813 del 1973 ancora in vigore, che prevede (non è una barzelletta!) il rimborso chilometrico per chi va a piedi in zone non servite dai mezzi pubblici nella misura di lire 62 a chilometro. Rivalutando questo valore secondo l’indice ISTAT (11,0535), le 62 lire del 1974 corrispondono oggi (2012) a circa 685 lire, cioè 0.35 euro a chilometro percorso a piedi! Per cui se un presidente dovesse percorrere tra andata e ritorno una trentina di chilometri a piedi, ha diritto ad un rimborso giornaliero di 10,50 euro… Wow!!!

Il Presidente chiederà, se spettante, il rimborso sostenuto per i pasti Per il cibo, occorrono determinate condizioni che dipendono dalla durata della missione, oltre che dalla solita distanza maggiore di 10 Km, come meglio specificato sopra. Se la missione dura, in un determinato giorno, da un minimo di 8 ad un massimo di 12 ore, allora il presidente può chiedere il rimborso per un solo pasto, limite massimo circa 23 euro (se docente) a circa 31 euro (se dirigente scolastico). Se la missione ha una durata giornaliera superiore a 12 ore, si può chiedere il rimborso per due pasti. In questo caso il limite totale massimo è di circa 45 euro (se è un docente ad essere nominato presidente) o di circa 62 euro (se è invece un dirigente scolastico). La durata della missione si calcola dall’ora della partenza dalla sede di servizio fino all’ora di rientro in sede. La frazione superiore ai 30 minuti, si arrotonda ad ora intera. Prima di avventurarsi in un 3 stelle guida Michelin, valutare bene prima le condizioni per ottenere il rimborso, per evitare di uscire dalla porta di servizio travestito da lavapiatti!!!

Come si documenta la richiesta di rimborso? Si hanno queste diverse possibilità. Allegando: a) ricevuta o fattura relativa al pasto consumato, indicazione delle ‘portate’ e cognome/nome/codice fiscale del fruitore; b) scontrino fiscale, purché sia evidenziato l’elenco delle ‘portate’ e le generalità del dipendente (con convalida timbro/firma titolare dell’esercizio).

E’ possibile allegare come documentazione il solo scontrino fiscale? Noooo. Per due motivi: il primo perché, nella amministrazione pubblica, occorre sempre trasparenza nell’eseguire i mandati di pagamento. Il secondo: per evitare che il dipendente in missione salti il pranzo (quindi non spenda), però si metta in prossimità della porta del ristorante e appena vede che un avventore, uscendo dal locale al termine del pasto, getta in terra lo scontrino,… zacchete! raccatti da terra i vari foglietti, fino a raggiungere il minimo per avere il rimborso, per esibirli poi in segreteria. Scontrino raccattato, guadagno assicurato.

Se si vogliono conoscere tutti i dettagli per il trattamento di missione, si può consultare per esempio la nota USR per l’Umbria Prot. 4520 del 16 aprile 2008, che fa riferimento all’importante Nota Ministeriale Prot. 565 del 25 maggio 2005 (parzialmente modificata però a seguito della Legge Finanziaria del 2006, che ha abolito la possibilità di avere l’indennità giornaliera) oppure, sempre per esempio, l’allegato alla CM 229 del 15 maggio 1998: lì c’è scritto tutto (ovviamente gli importi sono da aggiornare). E’ indicato anche come ottenere il rimborso per le spese di albergo, qualora la missione si protragga per un tempo superiore alle 12 ore e purché la scuola a sia ad una certa distanza. E’ consentito il rimborso solo per camera singola: perciò presidenti in missione, non mettetevi cose strane sulla testa e fate i bravi ragazzi!

Comunque presidenti abbiate pietà. Sappiate che i vari rimborsi gravano direttamente sul bilancio delle scuole.

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