Skip to content
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Contatti
SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

  • Primo piano
  • Contributi
  • Newsletter
  • Faq
  • Toggle search form

La Tecnica della Scuola – 22/12/2014 – La condizione per rientrare nella scuola di precedente titolarità

Posted on 22 Dicembre 2014 By admin

tecnica_scuola        La Tecnica della Scuola – 22/12/2014 – La condizione per rientrare nella scuola di precedente titolarità
Lucio Ficara Domenica, 21 Dicembre 2014

La possibilità di rientrare nella scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio permane per 8 anni. Ma bisogna prestare molta attenzione a come si compila la domanda di mobilità.

Il docente che negli ultimi otto anni è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata e che per ogni anno abbia richiesto il rientro nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità, fruisce di una precedenza importante nella mobilità.
Bisogna sottolineare che tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata, all’atto della perdita del posto come soprannumerario, e inoltre bisogna avere richiesto, negli anni successivi alla perdita di titolarità e per ogni anno scolastico, il trasferimento con la scelta di prima preferenza proprio la scuola di precedente titolarità o preferenze sintetiche, tipo il comune o il distretto, comprensivi di tale scuola, circolo o istituto.
Nelle domande di mobilità fatte in questi anni ed anche in quella per il prossimo anno, deve essere inoltre espresso, nella sezione riservata ai docenti soprannumerari, anche il codice meccanografico  della scuola da cui il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni. Per godere senza problemi di tale precedenza è necessario anche allegare una dichiarazione, congiunta all’allegato F della continuità del servizio, in cui si specifichi di usufruire della precedenza dell’art. 7, comma 1, punto II del contratto di mobilità.
Se il docente richiedente tale tipologia di precedenza, fosse stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata fuori dal comune di precedente titolarità, godrebbe oltre che del suddetto beneficio anche di un’altra precedenza, cioè quella di rientro nel  comune di precedente titolarità.
In tal caso se nella domanda di mobilità si esprimono preferenze sintetiche, la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza dell’art. 7, comma 1, punto IV dello stesso contratto di mobilità.
Tali precedenze vengono gestite nella prima fase delle operazioni di mobilità. È utile ricordare che nel contratto è specificato che qualora l’interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l’istituto o centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione del diritto di usufruire della precedenza, perde il diritto alla precedenza stessa. Per quanto attiene ai centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio.
L’Amministrazione è molto fiscale rispetto alla regolarità della presentazione della domanda ed anche per la minima dimenticanza si rischia di vanificare il diritto alla precedenza, che una volta persa, non sarà più recuperabile per gli anni successivi.

  • Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/
Print Friendly, PDF & Email

Leggi anche

Mobilità del Personale, NORMATIVA SCOL.CA

Navigazione articoli

Previous Post: Flcgil – 22/12/2014 – Come si va in pensione nella scuola nel 2015? – Scheda di approfondimento e “volantone”
Next Post: La Tecnica della Scuola – 23/12/2014 – Ai prof. toccano fino a 9 giorni di permessi retribuiti

Speciali

  • I congedi parentali
  • Le assenze per ferie/festività e i permessi retribuiti
  • Le assenze per malattia e la disciplina delle visite fiscali
  • La Legge 104/92 – Diritti e benefici
  • Il Cedolino Unico
  • La Ricostruzione della Carriera
  • Supplenze
  • Tracciabilità dei flussi finanziari – CIG e CUP
  • D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
  • Diritto allo studio
  • Diritto di sciopero
  • Concorsi A.T.A. – Mobilità Professionale – Passaggi di Profilo
  • La domanda di disoccupazione – NASpI
  • Riforma Scuola Secondaria Superiore
  • Servizi e applicazioni on-line
Informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2022/2023
Informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2021/2022
Visualizzazione Graduatorie
Luglio 2025
L M M G V S D
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« Giu    

Archivi

Ultimi articoli pubblicati

  • ARAN – 14/07/2025 – Orientamenti applicativi – Id: 34591 del 12/06/2025 – L’istituto della reperibilità è compatibile con il lavoro agile?
  • ARAN – 14/07/2025 – Orientamenti applicativi – Id: 34589 del 12/06/2025 – I dipendenti delle istituzioni scolastiche possono fruire nella stessa giornata di un permesso per diritto allo studio e di un permesso orario per la partecipazione ad assemblea sindacale?
  • MIM – CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/26, 2026/27 e 2027/28
  • MIM – Nota prot. n. 157048 del 09/07/2025 – Anno scolastico 2025/2026 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
  • ARAN – 08/07/2025 – Orientamenti applicativi – Id: 34587 del 12/06/2025 – Il personale ATA, compreso il titolare di incarico di DSGA, può usufruire dei permessi ex lege 104/1992 in modalità oraria e frazionata, ad es. 1 ora al mattino e 3 ore pomeridiane?

Varie

  • News dal web
  • Coronavirus

CCNL-Decreti-Leggi

  • Ccnl-Accordi
  • Cessazioni dal servizio
  • Maternità
  • Sicurezza
  • Testi Unici-Norme P.A.

Contabilità

  • Altre utilità – Programmi
  • Circolari – Decreti
  • Conto Consuntivo
  • F.I.S. – circolari e utilità
  • Finanziamenti-Rilevaz.
  • Flussi finanziari
  • Modulistica utile
  • Patrimonio
  • Programma Annuale

Modulistica

  • Altro
  • Alunni
  • Assegnazione Incarichi
  • Assenze dal Servizio
  • Assistenza H. – L. 104
  • Autocertificazioni
  • Cessazioni
  • Congedi Parentali
  • Gestione Retribuzioni
  • Modelli Inps/Inpdap

Normativa Scol.ca

  • Acquisti beni, servizi-PNRR/PON
  • Alunni-Famiglie
  • Anagrafe Prestazioni
  • Archivio e scarto di atti
  • Assenze
  • Atti: Accesso-Traspar.
  • Causa di servizio
  • Collaborazioni esterne
  • Com. Centri Impiego
  • Contenzioso
  • Diversamente abili
  • Il Pers. Docente/Ata
  • Infortuni
  • Iscrizione degli alunni
  • Leggi finanziarie
  • Libri di testo
  • Mobilità del Personale
  • Organi Collegiali
  • Organici
  • Pagamenti
  • Part-time
  • Pec e Servizi Telematici
  • Privacy
  • Revisori dei Conti
  • Riforma della Scuola
  • Supplenze – Precari
  • T.f.r.-Riscatto-Computo
  • Varie (manuali, guide)
  • Viaggi d’istruzione
  • Vigilanza

Retribuzioni-Fisco

  • Aliquote Irpef
  • Assegni Familiari
  • Detrazioni Fiscali
  • Fiscale-Contributivo
  • Gest. Comp. Accessori
  • L’indennità di missione
  • Tabelle Stip./Accessori
  • Utilità – Programmi
  • Versamento Ritenute

Copyright © 2025 SCUOLA E WEB – La Segreteria On-Line -

Powered by PressBook WordPress theme

Il presente sito ricorre ai cookies per ottimizzarne l'utilizzo da parte del visitatore. Se vuoi saperne di più sull’utilizzo dei cookie nel sito leggi l'informativa estesa. Usa le opzioni di Opt-out del tuo browser se vuoi disabilitare i cookie.