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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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Orizzontescuola.it – 29/09/2017 – Visite fiscali: la sanzione per il dipendente (pecuniaria e disciplinare) se l’assenza al controllo non è giustificata dal Dirigente

Posted on 29 Settembre 2017 By admin

  – 29/09/2017 – Visite fiscali: la sanzione per il dipendente (pecuniaria e disciplinare) se l’assenza al controllo non è giustificata dal Dirigente (di Paolo Pizzo)

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Affrontiamo i casi delle sanzioni che possono colpire i dipendenti dalla scuola in caso di assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, in caso di assenza per malattia. Terza parte di una approfondita guida di Paolo Pizzo sulle visite fiscali.

Affrontiamo i casi delle sanzioni che possono colpire i dipendenti dalla scuola in caso di assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, in caso di assenza per malattia. Terza parte di una approfondita guida di Paolo Pizzo sulle visite fiscali.

SANZIONE PECUNIARIA

In caso di assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che ha confermato la malattia il dipendente subirà la perdita del trattamento economico per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale.

Competente a provvedere alla suddetta trattenuta è la Direzione provinciale del tesoro, cui la scuola dovrà comunicare l’entità della trattenuta a seguito del provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo.

Tale sanzione, però, non è a nostro avviso automatica ma irrogabile solo nel caso in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata l’eventuale giustificazione addotta dal dipendente per l’assenza e ritenga quindi di dover procedere alla decurtazione economica.

Pertanto, una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo potrà giustificare tale assenza nei confronti del Dirigente.

Il Dirigente, acquisita, da parte dell’organo che ha effettuato i controlli, la comunicazione dell’assenza (anche per i controlli richiesti autonomamente dal datore di lavoro), ne darà formale notizia al dipendente, il quale, entro i successivi 10 giorni, potrà far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell’assenza.

Le ragioni che hanno portato il dipendente ad allontanarsi dal domicilio durante la fasce di reperibilità dovranno essere assolutamente fondate e ancora meglio se certificate.

Decorso il periodo di 10 giorni senza che il dipendente abbia prodotto i necessari motivi giustificativi della mancata presentazione a visita o nel caso in cui il Dirigente ritenga che le certificazioni o le altre precisazioni fornite dal dipendente non siano fondate applicherà il provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo dandone comunicazione al lavoratore, mediante lettera raccomandata.

Tale provvedimento oltre ad essere di carattere economico potrebbe anche essere di carattere disciplinare.

Vediamo perché.

SANZIONE DISCIPLINARE

L’ARAN afferma che l’art. 5, comma 14, della L. 638/1983, stabilisce che “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.

Tale disposizione ha carattere generale, potendo trovare applicazione sia nei confronti dei lavoratori pubblici sia nei confronti dei lavoratori privati, e non è stata interessata dagli effetti dell’art. 69, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 che riguarda, invece, le sole disposizioni legislative o regolamentari concernenti esclusivamente il rapporto di lavoro pubblico.

Pertanto, l’art. 5, comma 14, della L. 638/1983 deve ritenersi ancora applicabile.

Naturalmente, l’applicazione di detta sanzione, che ha la sua fonte nella legge, non esclude la possibilità di aprire anche un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per violazione degli obblighi contrattuali

La Corte di Cassazione, con sentenza dell’ 11 febbraio 2008, n. 3226, ha sentenziato che la violazione dell’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite mediche ispettive costituisce ragione autonoma e sufficiente non solo per l’applicazione della conseguenza di legge automaticamente connessa (la perdita del trattamento economico, nei limiti previsti dalla legge n. 683 del 1983), ma anche per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari quali il licenziamento.

Pertanto, nel momento in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata la giustificazione addotta dal dipendente per l’assenza alla visita di controllo e ritiene di dover procedere alla decurtazione economica, può altresì ritenere di voler procedere dal punto di vista disciplinare per sanzionare la mancata giustificazione e per censurare il comportamento del dipendente che non ha fornito alla scuola preventiva comunicazione del suo allontanamento così come prescritto dall’art. 17 comma 16 del CCNL/2007.

Visite fiscali: orari di reperibilità, quando è obbligatorio per la scuola richiederla, cosa accade in caso di assenza al controllo

Visite fiscali per malattia: quante è possibile riceverne? Assenza al controllo: la decurtazione dello stipendio

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Assenze, NORMATIVA SCOL.CA

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